SUPERBONUS E FOTOVOLTAICO: un incrocio di norme con risultati interessanti

 SUPERBONUS E FOTOVOLTAICO: un incrocio di norme con risultati interessanti

A cura di Luciano Ficarelli

Tra gli interventi cosiddetti “trainati” il Decreto Rilancio 34/2020 ha previsto di agevolare l’installazione degli impianti fotovoltaici. In caso di realizzazione contemporanea di altri interventi trainanti, come il cappotto termico dell’edificio o la sostituzione degli impianti termici, è prevista l’applicazione del superbonus del 110% anche per gli impianti fotovoltaici.

Cos’è un impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico costituito essenzialmente dall’assemblaggio di più moduli fotovoltaici che sfruttano l’energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente elettrica (cavi) ed elettronica (inverter) (fonte Wikipedia).

Oggi, ancora più di ieri, installare un impianto fotovoltaico è estremamente conveniente. Prima della pubblicazione delle agevolazioni apportate dal Decreto Rilancio, erano molte le famiglie italiane, ma anche moltissime attività produttive, che avevano investito sul fotovoltaico anche in presenza degli incentivi del Conto Energia del GSE terminati nel 2013. Tutti gli investimenti erano preceduti da una dettagliata analisi costi-benefici che dimostravano come un investimento su un modello di impianto medio veniva ammortizzato tra i 5 e i 7 anni (a seconda delle tante variabili che incidono sulla produzione di energia).

Con il Superbonus che ha portato al 110% il credito d’imposta per l’installazione dell’impianto fotovoltaico abbinato agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, l’analisi costi-benefici è praticamente inutile per l’inesistenza dei costi d’acquisto e viene fatta esclusivamente allo scopo di individuare i grandi risparmi in bolletta e la bassa incidenza dei costi residui come le assicurazioni e la manutenzione.

Cosa ha previsto il Decreto Rilancio

L’articolo 119 del Decreto Rilancio, al comma 5 recita: “Per l’installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell’articolo 1,  comma 1, lettere a), b), c) e d),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare  complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque quote annuali  di  pari  importo,  semprechè  l’installazione  degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi  di  cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale”.

Il successivo comma 6 dice che: “La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo”.

Per completezza, va segnalata anche la norma che prevede l’obbligo di cessione in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dell’energia non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.

Quando il limite è 2.400 euro per ogni kw e quando lo è di 1.600 euro.

Dall’analisi del dettato normativo, si possono, in sintesi, distinguere due limiti di massimali di spesa unitaria:

A – Il massimale di 2400 euro/kW si applica se l’installazione dell’impianto fotovoltaico è abbinato ad interventi di efficientamento energetico previsti dal comma 1 dell’articolo 119 D.L. 34/2020 o ad interventi antisismici previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

B – Il massimale di 1600 euro/kW si applica se l’installazione dell’impianto fotovoltaico è abbinato ad interventi contemplati nell’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), del Dpr 380/2001, cioè d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, e) “interventi di nuova costruzione” ed f) “interventi di ristrutturazione urbanistica”.

Pertanto, in base al tipo di intervento varia il limite di spesa massimo ammissibile. Se si effettuano lavori di manutenzione straordinaria o lavori di restauro e risanamento conservativo oppure interventi antisismici, il limite di spesa per kw è pari a 2.400 euro; se si effettuano lavori di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica il limite di spesa per kw è pari a 1.600 euro.

Sostituzione del vecchio impianto fotovoltaico con uno nuovo.

Il Decreto Rilancio non vieta la possibilità di sostituire il vecchio impianto con uno nuovo. Poiché già a cavallo tra gli anni ’90 e il 2000 molti proprietari di immobili hanno installato degli impianti fotovoltaici, è verosimile che molti di questi impianti hanno esaurito la loro massima capacità produttiva a causa dell’obsolescenza dei materiali. L’occasione di sostituirli a costo zero rispetto a vent’anni fa è unica e imperdibile.

Le condizioni per usufruire del superbonus al 110% per la sostituzione dell’impianto vecchio con uno nuovo sono le stesse viste per l’installazione del nuovo impianto, cioè la contemporanea effettuazione di interventi trainanti sull’abitazione. Le spese per la rimozione e lo smaltimento del vecchio impianto non sono però detraibili e restano a carico del committente.

Potenziamento del vecchio impianto fotovoltaico.

Nel caso sia già esistente un impianto fotovoltaico funzionante, questo può essere potenziato in occasione di interventi edilizi agevolati e, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, usufruire del credito d’imposta del 110% per la sola parte nuova (Circolare n. 30/E/2020 risposta 4.3.1).

Dove può essere installato l’impianto fotovoltaico

L’impianto fotovoltaico deve essere installato sulle parti comuni degli edifici condominiali, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari. Pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto (Circolare n. 30/E/2020 risposta 4.3.2).

Limite massimo di potenza in edificio condominiale

Il limite di 20 kw e 48.000 euro di massimale con i limiti unitari sopra visti, sono riferiti ad unità immobiliare. Ne deriva che se l’impianto è installato a servizio del condominio per il risparmio energetico delle parti comuni (forza motrice, impianto d’illuminazione delle scalinate e dei giardini, cancelli elettrici ,ecc…) il limite è di 20 Kw. Se invece l’impianto è installato a servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità. Pertanto, nel caso in cui l’impianto fotovoltaico venga installato in parte su un tetto di una palazzina composta da tre unità abitative, in parte sul tetto di una pertinenza e in parte su una pensilina realizzata come posti auto coperti o a servizio dell’immobile, l’impianto può raggiungere i 60 kw e un totale massimo di spesa pari a 144.000 euro (Circolare n. 30/E/2020 risposta 4.3.3).

Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico

Ho fatto riferimento ad un impianto installato su una palazzina composta da tre unità abitative. Ma quanto spazio occorre per fornire energia pulita a 3 unità abitative? Ovviamente dipende da molte variabili: gli elettrodomestici presenti negli appartamenti, l’eventuale giardino e i costi energetici connessi, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici che saranno installate, dai consumi medi di ogni famiglia ed altro. Mediamente, un’unità abitativa di 120 mq. potrebbe installare 4 kw che risultano ampiamente sufficienti e che permettono anche consumi oltre le normali abitudini. Per cui, la palazzina alla quale ho fatto riferimento, senza installare un impianto ad uso comune, potrebbe aver bisogno di un impianto di 12 kw. Occorre tenere presente che la grandezza del pannello dipende dal materiale con il quale è stato realizzato e dalla potenza. Sul mercato esistono diversi modelli per cui bisogna presuntivamente riferirsi ad una media di 7 metri quadrati a kw. Un impianto di 12 kw, pertanto, avrà bisogno di uno spazio di 84 metri quadrati e, come abbiamo visto prima, il legislatore ha dato la possibilità di installare l’impianto anche sulle pertinenze nel caso in cui la superficie del tetto non fosse sufficiente ad accogliere l’intero impianto a servizio delle tre unità immobiliari.

Sistemi di accumulo

Il sistema di accumulo è un sistema che integra delle batterie in grado di immagazzinare energia elettrica e renderla disponibile in un secondo momento. Il sistema di accumulo, che contempla sempre la presenza di un dispositivo per la gestione dei pacchi batteria, funziona in maniera integrata con l’impianto fotovoltaico: ogniqualvolta vi è eccesso di produzione da fotovoltaico, invece che cedere tale energia in rete, essa viene utilizzata per caricare le batterie. Se invece vi è un eccesso di richiesta elettrica dall’abitazione rispetto alla produzione fotovoltaica, subentra il sistema di accumulo per coprire tale eccesso.

Anche i sistemi di accumulo sono incentivati ai sensi del comma 6 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Pertanto, l’installazione di impianti solari fotovoltaici con installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati – tipico intervento trainato del superbonus – fruisce di un doppio limite di spesa 48mila euro, distintamente riferito agli impianti e ai sistemi di accumulo.

https://www.professionistiintegrati.net/superbonus-e-fotovoltaico-un-incrocio-di-norme-con-risultati-interessanti/

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1 Comment

  • Rossella Apr 4, 2022

    Buongiorno, pongo questa domanda:
    noi effettueremo l’installazione dell’impianto fotovoltaico su una casa unifamiliare su cui stanno facendo sia interventi di efficientamento energetico previsti dal comma 1 dell’articolo 119 D.L. 34/2020 sia ad interventi antisismici previsti dal comma 4 del medesimo articolo. Inoltre, visto l’intervento, verranno anche effettuate opere di ristrutturazione: spostamento pareti interne, rifacimento solai, rifacimento balconi, ecc. Pertanto l’installazione dell’impianto fotovoltaico è altresì abbinata ad interventi contemplati nell’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), del Dpr 380/2001, cioè d) “interventi di ristrutturazione edilizia”. In questo caso come ci dobbiamo comportare: quali sono i massimali di spesa da applicare? Sarà presenta anche un impianto di accumulo.

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